Chi deve presentare il mud?
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi;
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Il registro di carico e scarico
Si tratta di uno dei documenti principali per quanto riguarda la tematica dei rifiuti e contiene le informazioni sulle caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti. Il registro di carico e scarico, congiuntamente al formulario, costituisce prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento. Consente inoltre l’effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte.
L’esenzione non è per sempre
Come noto, in seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 tutte le imprese che producono rifiuti speciali non pericolosi con un numero inferiore a 10 dipendenti, sono state escluse dall’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti.
Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti e D.Lgs. 116/2020
Fino al 26 settembre 2020 infatti, ovvero la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, tutte le imprese che producevano rifiuti pericolosi e quelle che producevano rifiuti speciali non pericolosi (diversi da quelli da costruzione e demolizione) erano obbligate a tenere il Registro di carico e scarico degli stessi entro dieci giorni lavorativi dalla loro produzione o dal loro scarico.
L’inosservanza di queste tempistiche poteva portare sanzioni amministrative di rilievo, in particolare per la mancata gestione dei rifiuti pericolosi.
Con la nuova normativa, il produttore di rifiuti speciali non pericolosi che non ha più di 10 dipendenti dunque, non è più obbligato alla tenuta del registro rifiuti: chi ha voluto continuare a tenerlo, lo ha fatto in maniera del tutto volontaria.
Si ricorda comunque che la presenza di uno solo dei seguenti requisiti:
- produzione di uno o più rifiuti pericolosi
- aumento del numero dei dipendenti oltre le 10 unità lavorative comporta il reintegro in tale obbligo
Normativa di riferimento
La normativa vigente, relativa al registro, è la seguente: -art. 188-bis del d.lgs. 152/2006 (controllo della tracciabilità dei rifiuti) -art. 190 del d.lgs. 152/2006 (registro di carico e scarico) -art. 258 del d.lgs. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) -DM Ambiente 1° aprile 1998, n. 148 (approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti) -Circolare Ambiente/Industria 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 (esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti)